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Messaggio  Primo Sab Apr 09, 2011 8:33 pm

Misery ha scritto:Finalmente abbiamo una bozza dell'alleanza italica da visionare. Non mi ero dimenticata di seguire anche questa cosa eh, solo che la discussione era ferma in attesa di questo documento e un pò per la situazione di tensione tra Genova e Milano che sto seguendo e sto cercando di aiutarli a trovare un compromesso. Ora però i governi sono cambiati, quindi dovrò ricominciare ho idea Crying or Very sad

Dunque, tra le cose da aggiungere ci sono: accordi per lo sviluppo dei porti congiunto, di organizzazione congiunta di difesa dell'intero territorio italico (porti ed eserciti) e l'accordo di assumersi la responsabilità dei danni che un gruppo stile one può provocare in giro se uno degli alleati firma accordi con loro, ma sono facilmente inseribili.

Ditemi che ne pensate del resto...


[rp]Alleanza di Santa Caterina

Il giorno ,,, del mese di ,,, dell'anno di grazia 1459 le popolazioni Italiche, costituite da Il Sacro Romano Impero d'Italia, il Regno delle Due Sicilie, la Serenissima Repubblica di Venezia e gli Stati Pontifici, emettono un documento ufficiale denominato “Trattato Costituivo della Alleanza di Santa Caterina”; esplicativo dei sentimenti e delle motivazione che le hanno mosse.

Auspicando che questo evento, di sì grande portata, possa essere foriero di unione tra i popoli tutti per la salvaguardia delle loro genti ed istituzioni, con la benedizione e la guida di Aristotele,

Considerati gli eventi ultimi che hanno portato le varie popolazioni al rischio di una guerra generalizzata,

Considerata la volontà di tutti i liberi Stati e Principati italici all'aspirazione della libertà di governo delle proprie terre e delle proprie genti, nel rispetto delle legittime Corone non-italiche,

Considerata la compresenza di vari Trattati, testimoni per gli Stati partecipanti a codesto tavolo dello spirito di fratellanza nazionale e della aspirazione alla Pace Perpetua,

Le popolazioni italiche, riconosciute negli Stati presenti e unitamente alla Santa Chiesa Aristotelica Romana,

Decidono di ratificare un patto di Fratellanza Nazionale e Solidarietà Reciproca, affinché si vigili per tutelare la pace territori dei firmatari. sotto la benedizione dell'Altissimo, dei Santi e dei suoi Profeti.

Per cui si stabilisce la nascita della Alleanza di Santa Caterina, con sede dei suoi organi nella città di Perugia.

Si stabilisce quanto segue:

I – La Costituente

I.1 – Limiti Nazionali.

I territori degli Stati e dei Principati firmatari sono il Suolo Italico.
Si riconoscono quattro Corone Sovrane in Italia: Il Sacro Romano Impero Germanico in Italia; il Regno delle Due Sicilie; la Serenissima Repubblica di Venezia; gli Stati Pontifici.

I quattro Sovrani in Italia garanti sono:

Per il Sacro Romano Impero Germanico in Italia: Sua Maestà l'Imperatore, rappresentato dal Collegio dei 5 Principi Reggenti del Ducato di Milano, della Repubblica di Genova, del Ducato di Modena, del Principato di Firenze, del Principato di Siena.
Per il Regno delle due Sicilie: Sua Maestà il Re Monarca.
Per la Serenissima Repubblica di Venezia: Sua Serenità il Doge di Venezia.
Per gli Stati Pontifici: Sua Eccellenza il Primate del Mezzogiorno d'Italia e degli Stati Pontifici.

Rientrano inoltre nel Suolo Italico le cosiddette Terre di Nessuno, quali la Sardegna e la Corsica, ed ogni altra terra riconducibile a posteriori alla nazione italica, sebbene scevra da ogni altra legislazione vigente.


I.2 Sovranità Nazionale

Nessuna Corona Sovrana firmataria può dichiarare guerra ad un'altra Corona Sovrana firmataria, o occupare militarmente o per mezzo dell'ingiustificata violenza o di qualunque illecito mezzo riconducibile all'inganno, il Governo di una Provincia o di una Città.
Laddove si verificasse tale evento, l'intera Corona Sovrana e lo Stato di competenza sarebbe estromessa con ogni proprio cittadino o suddito (ad esclusione degli ecclesiastici e di tutti i nobili giuranti fedeltà ad una Corona Sovrana firmataria) dall'Alleanza di Santa Caterina, e la componente rimanente della Alleanza di Santa Caterina è in guerra contro la Corona Sovrana e lo Stato aggressore.

I.3 Amministrazione e Controllo

L'Alleanza si avvale di vari organi:

A. Un organo decisionale denominato Gran Consiglio d'Italia, i cui membri hanno potere esecutivo e legislativo, esprimibile tramite votazioni collegiali di varia natura.
Ogni membro del Gran Consiglio d'Italia ha uno ed un solo voto.

I membri del Gran Consiglio d'Italia sono:
Il Monarca del Regno delle Due Sicilie.
Il Doge di Venezia.
Il Primate del Mezzogiorno d'Italia e degli Stati Pontifici.
Il Duca di Milano.
Il Doge di Genova.
Il Duca di Modena.
Il Signore di Firenze.
Il Signore di Siena.
Il Governatore dell'Abruzzo.
Il Governatore della Terra del Lavoro.

B. Organo giuridico, denominato Gran Giuria d'Italia, i cui membri hanno potere giuridico di interpretare lo spirito e le norme statutarie, scritte e non del Trattato dell'Alleanza di Santa Caterina e sentenziare punizioni o assoluzione per coloro i quali sono accusati di Crimini contro la Nazione Italica, o sono sospettati dalla maggioranza del Gran Consiglio d'Italia di agire contro gli interessi dell'Alleanza di Santa Caterina, o della nazione italica.
La Gran Giuria d'Italia si riunisce sotto commissione di un “Iudex Missus Italicus”, da parte del Gran Consiglio d'Italia; la votazione in merito è a maggioranza semplice.
Ogni singolo caso giuridico commissionato dal Gran Consiglio d'Italia deve avere un diverso Iudex Missus Italicus, scelto esclusivamente tra i membri della Grande Consulta d'Italia.
Non è possibile per un membro della Grande Consulta d'Italia ricoprire l'incarico di Iudex Missus Italicus per un secondo caso giuridico commissionato, meno che ogni altro membro della Grande Consulta d'Italia abbia già ricoperto l'incarico di Iudex Missus Italicus per un caso giuridico commissionato dal Gran Consiglio d'Italia.

I membri della Grande Giuria d'Italia sono:
Lo “Iudex Missus Italicus” commissionato.
Tre rappresentanti ufficiali dell'Impero, scelti e sostituiti unanimemente dal Collegio dei Cinque Reggenti, secondo criterio insindacabile dei medesimi.
Un rappresentante ufficiale delle Corte d'Appello Duosiciliana, scelto e sostituito dal Re Monarca delle Due Sicilie, secondo criterio insindacabile dal medesimo.
Un rappresentante ufficiale della Corte d'Appello Veneziana, scelto e sostituito secondo regolare votazione dal Consiglio Dogale di Venezia.
Un rappresentante della Congregazione Santa Inquisizione, scelto secondo criterio insindacabile dalla medesima.

C. Un organo consultivo, denominato Grande Consulta d'Italia, con facoltà di discussione riguardo a qualunque problematica inerente il Suolo Italico, e di assistere, nel signiicato più esteso del termine, alle votazioni del Gran Consiglio d'Italia:

I membri della Grande Consulta d'Italia sono:
Tutti i membri dell'Organo Amministrativo.
Tutti i membri dell'Organo Giuridico.
Il Ministro degli Esteri Duosiciliano.
Il Ministro degli Esteri Veneziano.
Il Ciambellano di Milano.
Il Ciambellano di Genova.
Il Ciambellano di Modena.
Il Ciambellano di Firenze.
Il Ciambellano di Siena.
Un rappresentante militare, per ogni Provincia del Suolo Italico, scelto e rimosso dal Consiglio Provinciale della Medesima secondo regolare votazione.
Un rappresentante ufficiale della Congregazione Affari del Secolo, scelto e rimosso secondo criterio insindacabile dalla medesima.
Tutti gli Arcivescovi del Suolo Italico.
Ogni nobile o ecclesiastico la cui presenza è approvata unanimemente dall'Organo Amministrativo, per motivi vari o contingenti ad una data situazione. Pertanto tale presenza può essere vincolata o vitalizia.

II – La Difesa.

Non sono tollerate ingiustificate guerre intestine alla Alleanza di Santa Caterina; e solo la diplomazia sarà in potere di risolvere le controversie nazionali ed internazionali; le armi sono solo l'ultima risorsa.

II.1 Difesa da aggressioni esterne.

Qualora una qualsiasi Corona Sovrana non italica o qualsiasi Stato estero aggredisse una Corona Sovrana firmataria del Trattato dell'Alleanza di Santa Caterina, dichiarandovi guerra o occupandone il territorio, le rimanenti saranno in dovere di rompere immediatamente ogni ambasceria individuale con l'aggressore. L'intera Alleanza di Santa Caterina è in guerra contro l'aggressore.

II.2 Difesa da rivolte interne.

Qualora un focolaio di rivolta, intesa nel più largo senso del termine, sia esso congenito alla nazione italica o di provenienza esterna, o anche solo individui mercenari, s'accingesse alla detenzione illegittima del potere in una Città o una Provincia del Suolo Italico, con relativo insediamento presso gli organi istituzionali, è responsabilità della Corona Sovrana coinvolta richiedere l'intervento delle rimanenti, le quali saranno in dovere di ripristinare lo “status quo” a favore dell'aggredita.

II.3 Guerre civili italiche.

Laddove una provincia della Alleanza di Santa Caterina muovesse guerra ad un altra provincia della Alleanza di Santa Caterina, senza coinvolgere l'intera Corona Sovrana, è dichiarata “Guerra Civile in Italia”.
In questo caso l'intera Alleanza di Santa Caterina è in dovere di ripristinare lo Status Quo a favore della provincia aggredita.

II.4 Crociate.

La Alleanza di Santa Caterina s'impegna a partecipare ufficialmente ed attivamente ad ogni Crociata sul Suolo Italico.
Saranno riconosciute tutte le Crociate proclamate da un Cardinale della Santa Chiesa Aristotelica Romana.

III – La Giustizia

La Alleanza di Santa Caterina s'impegna nel tentativo di unificare le diverse norme penali nel campo della Giustizia, sancendo eventualmente, a posteriori, un codice penale comune.

Inoltre, si estenderà la Cooperazione Giudiziara su tutto il Suolo Italico attraverso accordi privati tra le Province del Suolo Italico, onde debellare in via definitiva la Frode, il Brigantaggio ed il Tradimento.

IV – Gli Eserciti.

IV.1 Diritto all'Esercito

Ogni Provincia del Suolo Italico è in diritto di “Garantire l'Esistenza” di ogni esercito, se presente sul proprio territorio.
In tal caso, la Provincia Garante ha la corresponsabilità legale delle azioni di tale esercito.
Ogni Provincia è in dovere di pubblicare pubblicamente e nelle Aule dell'Alleanza di Santa Caterina, a Perugia, una lista con tutti gli eserciti di cui è Garante. Quando un'altra Provincia del Suolo Italico Garantisce l'Esistenza di un esercito già Garantito da una Provincia del Suolo Italico, la Garanzia antecedente è considerata decaduta e nulla.
Ne deriva, che ogni esercito può essere Garantito da una sola Provincia, sul Suolo Italico.
Laddove un esercito Garantito da una Provincia attaccasse ingiustificatamente in qualunque modo un altra Provincia, ne risponderà la Provincia autorizzante.

IV.2 Cooperazione militare.

Ogni provincia della Alleanza di Santa Caterina è in diritto di comunicare ad un'altra provincia della Alleanza di Santa Caterina che uno ed un solo proprio esercito Garantito è in desiderio di transitare o stazionare nei territori della seconda e, avvenuta la comunicazione ufficiale davanti a tutta la Alleanza di Santa Caterina, la seconda provincia non potrà rifiutare transito o stazionamento incondizionato.
Sui transiti o gli stazionamenti di due o più eserciti Garantiti, sarà necessaria l'autorizzazione della seconda provincia. Transiti non autorizzati sono dichiarazioni di guerra ingiustificate.

IV.3 Sante Armate

Tutte le Sante Armate, e si intende con Sante Armate:
La Guardia Episcopale
La Guardia Pontificia
Gli Ordini Militari Religiosi, laddove riconosciuti da Roma,

hanno pieno diritto di transito (anche in modalità esercito), ma non di stazionamento incondizionato non autorizzato, su tutto il Suolo Italico, previa comunicazione di fronte la Alleanza di Santa Caterina.
Non sarà loro concesso interagire militarmente senza autorizzazione, o in qualsiasi modo di disturbo con le Province su cui transitano o stazionano senza autorizzazione della Provincia medesima, meno che nel Suolo Italico è indetta Crociata.

IV.4 Ordini Militari

Gli Ordini Militari posso fare domanda per essere riconosciuti in una Provincia, da una Corona Sovrana o su tutto il Suolo Italico.
Nell'ultimo caso, il Gran Consiglio della Alleanza di Santa Caterina ne è competente.
Al di fuori del territorio in cui essi sono riconosciuti, gli Ordini Militari sono considerati Compagnie Militari.
Gli Ordini Militari devono essere Garantiti solo in previsione di entrare in modalità esercito. Entrare in modalità esercito senza Garanzia, fa decadere lo status di Ordine Militare davanti l'intera Alleanza di Santa Caterina.

IV.6 Compagnie Militari

Le Compagnie Militari non sono tollerate sul Suolo Italico, e vanno ostacolate.
Una Compagnia Militare può richiedere di entrare al servizio della Alleanza di Santa Caterina per missioni sul Suolo Italico, o estere, ma non di una singola Provincia o di una Corona Sovrana.
I suoi membri possono diventare un esercito Garantito di una provincia, rispettandone la Carta dell'Esercito in vigore localmente.

V – Le Dogane.

V.1 Dogane Commerciali

Ogni Provincia della Alleanza di Santa Caterina è autorizzata ad imporre, in coscienza e secondo i propri ordinamenti interni, i dazi e le limitazioni commerciali che ritiene opportune, in ogni caso.

Tuttavia la Alleanza di Santa Caterina si prefigge la collaborazione su tutti i fronti nel Suolo Italico, e pertanto, laddove possibile, si cercherà di favorire il Commercio interno alla Alleanza di Santa Caterina, attraverso accordi privati tra Province.

V.2 Dogane Militari.

Ogni Provincia della Alleanza di Santa Caterina è autorizzata ad imporre la richiesta di permesso di transito per gruppi, reggimenti e singoli cittadini della Alleanza di Santa Caterina e non.

I permessi negati andranno sempre discussi anche nella Grande Consulta d'Italia, a scopo informativo.

V.3 Lista Nera

Il Gran Consiglio d'Italia stilerà la Lista Nera d'Italia, pubblica, i cui inscritti saranno altresì inseriti in ogni Lista Nera entro il Suolo Italico.
Per inscrivere un elemento nella Lista Nera d'Italia, vi è bisogno di unanimità nella votazione al suo riguardo.
Ogni Provincia esporrà la propria Lista Nera alla Gran Consulta d'Italia a scopo informativo, onde evitare incidenti diplomatici. Solo ventiquattro ore dopo l'esposizione alla Gran Consulta d'Italia, la Lista Nera Provinciale sarà resa pubblica e diventerà effettiva.

VI – I Crimini.

VI.1 Crimini contro l'Uomo

L'assassinio ingiustificato di cittadini della Alleanza di Santa Caterina o forestieri non è tollerato nel Suolo Italico.
L'inserimento in una Lista Nera approvata o le decisioni di un Tribunale In Gratebus, Militare o Ecclesiastico, non sono mai considerate assassinii ingiustificati.

VI.2 Crimini Nazionali

Assassini ingiustificati, dichiarazioni ingiustificate di guerre, aggressioni ingiustificate, o qualsiasi violazione del presente Trattato o atto ritento contrario allo spirito di questo Trattato, dal Gran Consiglio d'Italia, sono considerati Crimini contro l'intera Nazione Italica, ergo, responsabilità penali della Corona Sovrana o della Provincia che li perpetra.

Nessun Crimine Nazionale rimarrà impunito, e la prescrizione dei medesimi è da ritenersi impossibile.

Solo il Gran Consiglio d'Italia della Alleanza di Santa Caterina potrà commissionare un caso giuridico per giudicare un Crimine Nazionale.

Solo la gran Giuria d'Italia potrà sentenziare sanzioni punitive o assoluzioni per coloro che sono imputati di un Crimine Nazionale.

Entrata in vigore!

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i presenti al tavolo, che si impegnano moralmente al rispetto dello stesso.

Scritto e ratificati in....
Il......


sigilli e firme[/i]
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